In occasione di ogni tappa di Italia Photo Marathon il centro città viene pacificamente invaso da centinaia di fotoamatori e fotografi professionisti, ma non tutti sono adeguatamente informati su quali regole esistano riferite alla ripresa di soggetti umani.
Cerchiamo di fare un po’ di ordine al riguardo, sfatando o comprovando le relative “leggende metropolitane” e il terrore di non poter ritrarre nessuno senza il suo consenso, perché i foto-maratoneti non vadano incontro, magari inconsapevolmente, a violazioni della privacy altrui. Prendete queste poche righe come una mini-guida certamente non esaustiva, ma concedetevi qualche minuto per leggerla soprattutto se intendete partecipare e siete “digiuni” sul tema! Nei commenti potrete fare integrazioni o correzioni utili a tutti!
Le norme che attualmente regolamentano la materia in Italia sono:
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il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cosiddetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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la Legge 633 del 22 aprile 1941 sul “diritto d’autore” (in particolare a noi interessano gli art. 96 e 97), (modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000).
Per farla breve (cosa assai ardua nel Bel Paese, quando di mezzo ci sono leggi, decreti, norme e codici!) e limitando le considerazioni alla pubblicabilità dei ritratti possiamo citare un unico fondamentale articolo, nel quale risiede il nocciolo della questione: l’art.. 96 della 633: “Il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
Il testo è dunque chiaro: fatte salve alcune circoscritte eccezioni, chi veda esposto o riprodotto il proprio volto può opporsi. Nessuna legge invece vieta di fotografare chicchessia o impone al fotografo di cancellare lo scatto che riprenda una persona che non desidera essere ripresa. Finchè le fotografie rimangono sul nostro pc possiamo ritrarre chiunque, maggiorenne o minorenne che sia.
Il discorso cambia completamente in caso di divulgazione o pubblicazione. Il fotografo deve possedere un’autorizzazione scritta all’uso delle immagini da parte dei soggetti ritratti (o liberatoria, un modello della quale è scaricabile a questo link), nel caso volesse esporre o pubblicare (ovviamente quindi anche nel caso della nostra maratona!).
Ogni regola è sempre ben confermata dalle sue eccezioni! Riportiamo testualmente, per completezza, anche l’art. successivo, il 97 della 633/41: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”
Ecco quindi i casi in cui la liberatoria non è necessaria:
- quando la persona ritratta sia un personaggio famoso e la fotografia abbia finalità informative. (attenzione: la finalità della fotografia deve quindi essere quella di cronaca e non di lucro o pubblicità e l’ambito di notorietà della persona deve essere riferita al contesto in cui viene ritratta)
- se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici
- se la pubblicazione avviene per motivi di giustizia e polizia
- se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico ed il volto della persona non è isolato dal contesto. In questo caso il soggetto principale è il luogo pubblico o l’avvenimento e non i volti incidentalmente riconoscibili.
- Se l’immagine ha uso esclusivamente giornalistico e non è lesiva per il soggetto ritratto. (Il fotoreporter, nello svolgimento della sua professione, gode del “diritto di cronaca”).
Occorre invece sempre l’autorizzazione per la pubblicazione di:
- immagini con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandaising
- immagini che possano risultare lesive o che possano informare sull’orientamento politico, religioso, sessuale o sullo stato di salute di un privato
- fotografie che ritraggano minori identificabili, anche in caso di coinvolgimento del soggetto in fatti pubblici o procedimenti giudiziari (per i minori il “diritto di cronaca” viene meno). La liberatoria in questi casi deve essere concessa dai genitori o dai tutori maggiorenni.
Per visualizzare rapidamente le differenti casistiche vi consigliamo questa utilissima tabella di esempi concreti, redatta dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti: http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm
Ora veniamo a qualche consiglio pratico per vivere la giornata della maratona in totale serenità:
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Partecipate insieme a parenti ed amici: Avrete ottimi soggetti che si presteranno volentieri a qualsiasi cosa (o quasi!) chiediate loro! E non vi negheranno certamente la liberatoria! Inoltre sarete già in confidenza e sarà più semplice metterli a loro agio!
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Evitate di fotografare i volti: alcuni dettagli o parti del corpo sono altrettanto espressivi e forniscono spunti anche più originali! Pensate alle mani, ad esempio.
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Sgrandagolate, o meglio, contestualizzate sempre i soggetti nella situazione: le figure umane non risulteranno preponderanti, sebbene riconoscibili.
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Indossate la maglietta della manifestazione: nel caso “rubiate” uno scatto sarà più semplice avvicinare il vostro soggetto per chiedergli di rilasciare la liberatoria, spiegandogli che si tratta di un concorso e magari mostrandogli lo scatto!
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